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Lunedì 8 febbraio 2010 il Consiglio Comunale modifica lo Statuto della Città di Torino su inizativa popolare! 

Vengono messi qui a confronto il testo della delibera per la modifica dello Statuto, così come proposta dal Comitato Acqua Pubblica Torino e sottoscritta da 12.000 cittadini, e quello della delibera frutto della mediazione tra Comitato e maggioranza di centro sinistra e così approvata dal Consiglio comunale lunedì 8 febbraio 2010.

Leggi il testo finale.

Per maggiori approfondimenti leggi il documento di valutazione [pdf 308 kb].

Consulta il dettaglio delle votazioni in Consiglio comunale [pdf 28 kb].

Leggi la Cronistoria della Delibera Comunale



Testo proposto dal Comitato e sottoscritto da 12.000 cittadini (testo completo pdf 89 kb)
Testo emendato e approvato dal Consiglio comunale (testo completo pdf 50 kb)
all'articolo 2 - Finalità del Comune, comma 1, lettera b), dopo le parole "alla tutela della salute," aggiungere le parole "all'acqua"; all'articolo 2 - Finalità del Comune, comma 1, lettera b), dopo le parole "alla tutela della salute," aggiungere le parole "all'accesso a tutti i beni essenziali ed in particolare all'acqua,";
all'articolo 2 - Finalità del Comune, comma 1, aggiungere alla fine il seguente punto:
"n) assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.";
non modificato
dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente articolo 71 bis:
"Articolo 71 bis - Servizio idrico
1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro.
dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente articolo 71 bis:
"Articolo 71 bis - Servizio idrico integrato
1. Per tutti i fini previsti dalla legislazione vigente, la Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia operata senza scopo di lucro.
2. In osservanza della legge, la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile; la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico, tra loro indivisibili, sono attuate esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici. 2. In osservanza della legge, la proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica ed inalienabile. La Città si impegna per garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata esclusivamente mediante soggetti interamente pubblici.
3. Il Comune assicura ai propri cittadini la disponibilità domestica gratuita di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona." 3. Il Comune assicura ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.".